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LISTE DI ATTESA
Riferimenti Normativi
Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
La compilazione di questa sottosezione non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione della Jonica Multiservizi S.p.A.
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